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Scatta l'obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi ?

9.1.2024 Una notizia che a molti non farà piacere




Obbligo di assicurazione anche per  veicoli fermi in garage?

Sembra proprio di si, avere un’automobile ferma in garage senza guidarla non sarà più un valido motivo per non assicurarla. Una notizia che a molti non farà certo piacere:  dalla fine dello scorso anno e più esattamente dal 23 dicembre del 2023 è scattato l’obbligo di assicurare  anche i veicoli lasciati fermi in box, posti auto o parcheggi privati non aperti al pubblico.

Per qualsiasi motivo avete l’automobile ferma in garage o su un posto auto del condominio e non viene mai utilizzata? Ebbene deve avere comunque una copertura assicurativa.

I motivi per cui un veicolo può rimanere per un certo periodo di tempo ferma all’interno di un garage  possono essere molti. E’ stata acquistata un’auto nuova e quella vecchia rimane ferma in attesa di essere venduta, il proprietario a causa di una malattia non può guidare l’auto per un determinato periodo o anche nel caso di auto di persona deceduta con più eredi che prima di venderla devono fare gli opportuni documenti, deleghe, ecc.

La legge italiana e più precisamente il Decreto Legislativo 184 del 22/11/2023 recepisce una normativa europea (Direttiva 2021/2118/UE) secondo la quale tutti i veicoli devono avere una copertura assicurativa anche se restano fermi in un’area privata non accessibile al pubblico, come ad esempio un garage o uno spazio condominiale anche se recintato e chiuso.

La nuova normativa che riguarda tutti i veicoli a motore azionati da una forza meccanica con capacità di superare i 25 Km/h (la norma si estende anche ai veicoli elettrici) si basa sul fatto che un veicolo rappresenta sempre un potenziale rischio anche se non è in circolazione, ma staziona all’interno di uno spazio privato. Il cosiddetto “rischio statico”.

Gli unici casi nei quali tale obbligo non sussiste sono:

veicolo che viene definitivamente ritirato dalla circolazione (con ritiro anche della Carta di circolazione) come ad esempio quando venga avviato alla rottamazione.

veicolo sprovvisto  delle sue componenti fondamentali per la marcia come il motore, le ruote o la trasmissione. Ad esempio un veicolo privo di motore che viene usato per scopi espositivi o decorativi.

Veicoli sequestrati dall’Autorità Giudiziaria e veicoli vietati.

E’ comunque da registrare, come spesso accade in tema di atti legislativi, che  esiste anche una diversa interpretazione della normativa in questione, che parte dal fatto che questa legge impone l’obbligo assicurativo per ogni veicolo indipendentemente dalle sue caratteristiche, dal terreno sul quale viene utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento, obbligo che si applica anche ai veicoli utilizzati esclusivamente in luoghi il cui accesso è soggetto a restrizioni.

Secondo alcuni, il testo della norma appare poco chiaro e merita un approfondimento. La norma parla di “terreno” e non sembrerebbe  comprendere invece i “fabbricati”,  categoria catastale sotto la quale sono censiti box, garage o altri tipi di costruzione. Secondo questa possibile interpretazione quindi, l’automobile ferma in box o garage (fabbricati e non terreni) non sarebbe ricompresa tra i veicoli con obbligo di assicurazione.

Per quanto riguarda invece il veicolo fermo in un giardino di una casa privata monofamiliare, sempre secondo questa diversa interpretazione, non dovrebbe sussistere l’obbligo di assicurazione. Se lo scopo di questa norma è quello di tutelare persone terze (come all’interno di spazi condominiali), allora, in luoghi dove non ci sono “terzi” (villa monofamiliare) non vi sarebbe ragione di obbligare ad una copertura assicurativa.

Purtroppo non possiamo che rilevare che se le leggi fossero scritte in modo, ci verrebbe da dire, più semplice e chiaro, non ci sarebbero queste situazioni di indecisione o di confusione nella loro interpretazione. E questo a tutto vantaggio dei cittadini che sono poi i soggetti che sono tenuti a rispettarle o a subire eventuali sanzioni.



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