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Bocciata la clausola dell'Allianz

L'Antitrust dice no alla clausola "antiassistenza" rc auto




La clausoletta "antiassistenza" è l'ultima trovata in ordine di tempo delle Compagnie di assicurazione. Una clausola "inserita" nei contratti di assicurazione RC Auto che impegna (o costringe) l'assicurato, in caso di sinistro, a non farsi assistere da una figura terza (patrocinatore stragiudiziale, avvocato o altro professionista) per il calcolo e la richiesta dei danni subiti. A fronte di questa restrizione della libertà e di un fondamentale diritto dell'assicurato/danneggiato, l'assicurazione offre da una parte uno sconticino sul premio da pagare e dall'altra impone una forte penale nel caso l'assicurato decida invece di farsi assistere da un professionista.

Ma la clausola in questione, introdotta da Allianz nelle sue polizze assicurative, non è affatto piaciuta all'Antitrust che anche a seguito di interventi da parte di associazioni di consumatori (Casa del Consumatore, Assoutenti, Codici, Movimento Consumatori) e associazioni di categoria come il Cupsit (Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani), l'Oua (Organismo Unitario Avvocatura Italiana) e il Sipa (Sindacato Periti Assicurativi) ha avviato una procedura di consultazione che a portato all'identificazione di pesanti profili di vessatorietà nella clausola sopra citata.

La clausola denominata "Condizione aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica" sembrerebbe auspicare o facilitare una bonaria composizione delle eventuali controversie in tema di risarcimento del danno, evitando contestazioni o ricorso ai tribunali, a tutto beneficio dell'assicurato. In realtà sotto questa "innocente" denominazione si nasconde il suo vero scopo che non è poi per niente "innocente" ed è quello di impedire all'assicurato di farsi assistere, fin dalle prime fasi della procedura di risarcimento, da un professionista che ne tuteli gli interessi.

Si legge infatti che "Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto - CARD l'assicurato si impegna a: - non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati/ procuratori legali e simili); - ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l'ammontare del danno non supera i 1.500 euro. In cambio di tale obbligo l'impresa opera lo sconto del 3% sul premio annuo netto RCA; per contro se l'assicurato viola il predetto impegno l'impresa applica una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento".

Ipotizzando una polizza che costi 600 euro all'anno, la compagnia offre uno sconto di 18 euro per rinunciare al diritto di farsi assistere da un professionista (con tutte le conseguenze facili da intuire), ma se sgarri ti appioppa la penale da 500 euro. Da questa semplice ipotesi si capisce quali siano i vantaggi, tutti a favore della Compagnia, di gestire da sola il risarcimento al suo assicurato, ma si intuisce altrettanto bene quali possano essere gli svantaggi dell'assicurato/danneggiato nel rinunciare all'assistenza di un professionista ed affidarsi esclusivamente alle valutazione dell'assicurazione.

Nelle sue valutazioni conclusive l'Antitrust evidenzia che la clausola sopra descritta appare vessatoria ai sensi delle norme contenute nel Codice del Consumo ( art. 33 commi 1 e 2) "in quanto tale da determinare a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Anche per quanto riguarda l'importo della penale a carico dell'assicurato essa risulterebbe manifestamente eccessiva anche in relazione al modesto vantaggio economico. E per finire, sempre secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la sua stessa formulazione "non risulta formulata in modo chiaro e comprensibile tracudendosi in una difficoltà per il destinatario di comprendere la portata degli impegni assunti dal consumatore".

La delibera è contenuta nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 46 del 27 dicembre 2016 a pagina 82 sotto il titolo Clausole Vessatorie.

Per una lettura completa e più esaustiva si rimanda al testo integrale ai seguenti indirizzi internet:

http://www.unarca.it/unarca/wp-content/uploads/file/AGCM%20Allianz.pdf

http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/46-16.pdf/download.html 



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