Oggi parliamo di investimento di pedoni e del loro risarcimento.
Nel caso di un pedone che viene investito, si fa riferimento al Codice Civile che all’art. 2054 stabilisce una presunzione di responsabilità piena a carico del conducente del veicolo investitore.
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Quindi si presume sempre che la colpa sia del conducente investitore.
Ma attenzione, è solo una presunzione e come tale può essere ridotta nella sua percentuale se il conducente dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o se dimostra che la condotta del pedone è stata negligente o imprudente.
L’onere della prova è sempre a carico del conducente del veicolo investitore.
Partendo quindi da una presunzione di colpa al 100% del conducente, si dovrà dimostrare un comportamento colposo del pedone e così facendo sarà possibile ridurre proporzionalmente la percentuale di colpa del conducente.
L’attribuzione di una colpa completa a carico del conducente o di un concorso di colpa con il pedone produce effetti importanti sul risarcimento di quest’ultimo.
Solo se la responsabilità è al 100% del conducente del veicolo investitore, il pedone sarà risarcito completamente per tutti i danni subiti.
Nei vari casi di investimento del pedone è necessario valutare bene la dinamica del sinistro, il luogo e il comportamento dei soggetti coinvolti nell’incidente.
Affidarsi esclusivamente alla valutazione dell’Assicurazione del veicolo investitore non può essere la soluzione ottimale per ottenere un equo risarcimento.
In caso di investimento che abbia procurato dei danni fisici al pedone è sempre utile rivolgersi fin da subito ad uno Studio di Infortunistica Stradale per essere consigliati e assistiti in ogni fase della pratica di richiesta di risarcimento.
Perché una buona assistenza fa sempre la differenza.