Per infortunio in itinere si intende l'infortunio occorso durante il normale percorso tra la casa ed il luogo di lavoro. Ad esempio, un incidente stradale o una caduta in autobus avvenuti mentre si andava o si tornava dal lavoro. In questi casi interviene l'Inail per integrare la busta paga nei giorni di assenza dal lavoro, ma il danneggiato ha comunque diritto ad essere risarcito anche dalla eventuale assicurazione del responsabile (o del vettore nei casi di trasporto pubblico o privato) per i danni materiali o fisici subiti. Attenzione, quando si parla comunemente di "malattia" bisogna tener distinte la "malattia" intesa come assenza dal lavoro per inabilità a svolgere lo stesso (determinata dall'Inail) e "malattia" intesa come il periodo nel quale il soggetto, pur potendo lavorare, non è ancora guarito. Infatti il danneggiato / lavoratore, pur ritornando a svolgere la propria attività, può comunque continuare ad effettuare eventuali visite o terapie fino alla stabilizzazione o guarigione della sua patologia.